Istituzione del servizio civile nazionale

Art. 2 — Delega al Governo

A decorrere dalla data della sospensione del servizio obbligatorio militare di leva, il servizio civile e' prestato su base esclusivamente volontaria. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi aventi ad oggetto: la individuazione dei soggetti ammessi a prestare volontariamente servizio civile; la definizione delle modalita' di accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso, in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego; i correlati trattamenti giuridici ed economici. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 e secondo i seguenti criteri:

  • a)ammissione al servizio civile volontario di uomini e donne sulla base di requisiti oggettivi e non discriminatori, nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste annualmente;
  • b)determinazione del trattamento giuridico ed economico dei volontari in servizio civile, tenendo conto del trattamento riservato al personale militare volontario in ferma annuale e nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al Fondo nazionale per il servizio civile;
  • c)funzionalita' dei benefici riconosciuti ai volontari nel favorire lo sviluppo formativo e professionale e l'ingresso nel mondo del lavoro, tenendo conto di quanto previsto per i volontari in ferma delle Forze armate;
  • d)utilita' sociale del servizio civile nei diversi settori di impiego, anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero;
  • e)funzionalita' e adeguatezza della durata del servizio civile, nei diversi settori di impiego, nel rispetto dei criteri di cui alle lettere c) e d);
  • f)previsione che i decreti legislativi di cui al presente articolo acquistino efficacia da data utile a consentirne il raccordo con la chiamata alle armi dell'ultimo scaglione di giovani di leva;
  • g)conferma delle disposizioni della legge 8 luglio 1998, n. 230, e del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424, in quanto compatibili con la presente legge;
  • h)previsione della disciplina da applicare in caso di reintroduzione del servizio militare obbligatorio, con particolare riferimento agli obiettori di coscienza;
  • i)garanzia di analoghe condizioni tra il servizio civile e quello militare in riferimento alla scelta vocazionale, alla scelta dell'area nella quale prestare servizio, agli orari di servizio e per il tempo libero;
  • l)previsione del diritto per gli appartenenti alle minoranze linguistiche di svolgere il servizio nel territorio di insediamento della rispettiva minoranza. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati perche' su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla ricezione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalita' di cui all'articolo 6, sono stabiliti i requisiti di ammissione al servizio civile in relazione alle differenti tipologie di impiego.

Testo vigente dal 22 marzo 2001

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 119/2015

    Ha colpito questo articolo
    25 giugno 2015

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64), nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell'ammissione allo svolgimento del servizio civile; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale…

    Art. 76 cost. · Art. 2 Istituzione del servizio civile nazionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 228/2004

    Questione infondata
    16 luglio 2004

    riuniti i giudizi, 1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, commi 2 e 4, 8, comma 1, e 10, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale), sollevate, con il ricorso iscritto al n. 21 del registro dei ricorsi del 2001, dalla Provincia autonoma di Trento, per violazione degli artt. 8, numeri 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16…

    Art. 117 cost. · Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 7 Istituzione del servizio civile nazionale

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2001-03-06;64~art2 · fonte su Normattiva