Art. 2 — Partecipazione alle riunioni del CIPE
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In attesa della riforma della composizione del CIPE, nell'ambito della razionalizzazione dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e del riordino, soppressione e fusione dei Ministeri previsti dall'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, partecipano alle singole riunioni del CIPE, con diritto di voto, anche i Ministri, non appartenenti al CIPE, nelle cui competenze sono comprese le materie oggetto delle deliberazioni.
Testo in vigore dal 22 maggio 1999 al 1 gennaio 2016
