Art. 31 — Società di gestione dei servizi ferroviari
Al fine di accelerare il conferimento alle regioni delle funzioni previste dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le ferrovie in gestione commissariale governativa, attualmente gestite dalle Ferrovie dello Stato spa, possono costituire o partecipare a societa' con apporto di capitale non superiore a lire duecento milioni ricorrendo per la relativa copertura ai fondi destinati alle spese di esercizio.
Testo vigente dal 22 maggio 1999
