1. Alla realizzazione delle opere della parte comune italo-francese necessaria per il collegamento ferroviario, ai sensi di quanto disposto dall'Accordo di cui all'articolo 1, provvede, per quanto di competenza di parte italiana, la societa' Ferrovie dello Stato spa a carico del proprio bilancio, nell'ambito delle risorse annualmente trasferite alla societa' stessa dal bilancio dello Stato.

Testo vigente dal 22 ottobre 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-09-27;228~art3 · fonte su Normattiva