Art. 53 — Disposizioni in materia di attività socio-sanitarie
Le province, i comuni e loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale possono stipulare per l'esercizio di attivita' sociosanitarie, in attesa delle disposizioni delle reIative contrattazioni collettive in materia di contratti a termine e di ricorso a lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997 n. 196, contratti di lavoro a tempo determinato, qualora il ricorso agli ordinari procedimenti di assunzione di personale o le procedure per l'affidamento in appalto dei servizi medesimi comportino il rischio di interruzione delle relative attivita' ritenute di carattere essenziale. I contratti di cui al precedente periodo, non ulteriormente rinnovabili, non possono avere durata superiore a dodici mesi e comunque a quella necessaria per lo svolgimento dei predetti procedimenti di assunzione o di espletamento delle procedure di affidamento delle gare di appalto che devono essere avviati entro la data di sottoscrizione dei contratti a tempo determinato. Alle prestazioni lavorative, comunque effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, anche erogate da organizzazioni non lucrative di utilita' sociale per l'assolvimento delle attivita' socio- sanitarie di cui al comma 1 non trovano applicazione le disposizioni della legge 23 ottobre 1960, n. 1369; i giudizi e i contenziosi di qualunque natura pendenti alla medesima data aventi ad oggetto questioni ad esse relative sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti e i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.
Testo vigente dal 22 maggio 1999
