Le disposizioni della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, si applicano all'attivita' di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102, e alla relativa Associazione nazionale. Alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 1, quarto comma, numero 9), le parole: "prodotti del mare" sono sostituite dalle seguenti: "prodotti della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e salmastre";
  • b)all'articolo 6, terzo comma, dopo il numero 11) e' inserito il seguente: "11 -bis) un esperto in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura scelto tra una terna designata dalla Federazione nazionale delle imprese di pesca;";
  • c)all'articolo 12, primo comma, numero 1), dopo le parole: "con mezzi propri" sono aggiunte le seguenti: "o da loro stesse armati";
  • d)all'articolo 12, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Qualora le imprese richiedenti non siano proprietarie dei mezzi, degli impianti e delle attrezzature oggetto dell'intervento, la durata della disponibilita', dimostrata con atti regolarmente registrati, deve essere tale da garantire il rispetto del periodo vincolante di cui all'articolo 19.";
  • e)all'articolo 20, comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: "bbis) iniziative volte a favorire l'associazionismo dei produttori ittici sulla base di programmi triennali predisposti dalla relativa Associazione nazionale.";
  • f)all'articolo 23, primo comma, la lettera l) e' sostituita dalla seguente: " l) un rappresentante degli acquacoltori.";
  • g)l'articolo 27-bis e' sostituito dal seguente: "Art. 27-bis (Iniziative di pescaturismo). - 1. Sulle navi da pesca puo' essere autorizzato a scopo turistico ricreativo l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio, secondo le modalita' fissate con decreto del Ministro per le politiche agricole di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.";
  • h)all'articolo 27-ter, il comma 3 e' sostituito dal seguente: " 3. Il canone di cui al comma 1 si applica a tutte le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonche' di zone di mare territoriale ancorche' richieste da imprese singole non cooperative ed aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonche' di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato o pescato dalle stesse imprese.";
  • i)all'articolo 27-ter, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi dei commi 1 e 3, dopo il 1 gennaio 1990, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari ad un decimo di quanto previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni. Le eventuali somme versate in eccedenza, rispetto a quelle dovute negli anni precedenti, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo.". Gli oneri derivanti dalla nomina di un ulteriore membro del Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, di cui al comma 2, lettera b), sono posti a carico delle risorse gia' stanziate per il funzionamento del Comitato medesimo. All'onere derivante dall'attuazione delle lettere h) ed i) del comma 2, pari a lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. All'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 72, sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonche' i soggetti che esercitano l'attivita' di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102". Per fronteggiare la grave crisi del comparto ittico il Ministro per le politiche agricole e' autorizzato ad aggiornare il Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per il triennio 1997-1999, comprendendo tra gli interventi del Piano anche quelli diretti al settore dell'acquacoltura in acqua dolce, nel limite massimo di spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 10.000 milioni per l'anno 1999. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, pari a lire 6.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 10.000 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. In caso di particolari, documentate e motivate esigenze locali, rappresentate unitariamente dalle Associazioni nazionali professionali della pesca promotrici dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, istituiti ai sensi del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 12 gennaio 1995, n. 44, i consorzi stessi possono essere autorizzati, in via sperimentale, alla gestione su base regionale. L'autorizzazione e le modalita' di attuazione e di controllo della sperimentazione sono disciplinate con decreto del Ministro per le politiche agricole, in conformita' con le decisioni unanimemente adottate dalla regione, dagli enti locali, dai consorzi e da tutte le associazioni nazionali professionali della pesca.

Testo vigente dal 30 maggio 1998

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-05-21;164~art1 · fonte su Normattiva