Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e' sostituito dal seguente: "Nella scelta degli studi e delle ricerche da finanziare deve essere data priorita' ai progetti di carattere biologico, economico e statistico riguardanti la valutazione e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare ed a quelli riguardanti l'acquacoltura in acque marine e salmastre". Il numero 3) del quarto comma dell'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e' soppresso.

Testo vigente dal 27 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;165~art5 · fonte su Normattiva