Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e' sostituito dal seguente: "Nella scelta degli studi e delle ricerche da finanziare deve essere data priorita' ai progetti di carattere biologico, economico e statistico riguardanti la valutazione e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare ed a quelli riguardanti l'acquacoltura in acque marine e salmastre". Il numero 3) del quarto comma dell'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e' soppresso.
Testo vigente dal 27 febbraio 1992
