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In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto e' commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne da' immediata notizia all'INAIL ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso.

Testo in vigore dal 10 agosto 2007 al 15 maggio 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2007-08-03;123~art2 · fonte su Normattiva