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Tutti coloro che esercitano il commercio di cose di interesse archeologico, artistico e storico dovranno denunciare entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge o dall'inizio della loro attivita' al Ministero per i beni culturali e ambientali dati anagrafici del titolare dell'impresa, la ditta, la sede dell'impresa, il cognome e nome degli institori e procuratori. I titolari delle imprese tengono un registro di entrata e di uscita degli oggetti, integrato con esaurienti descrizioni e con indicazione della provenienza e degli eventuali acquirenti; semestralmente copia di tale registro e' consegnata alla soprintendenza alle gallerie, o a monumenti e gallerie e alle antichita' competenti per territorio. Chiunque esercita il commercio delle cose di cui al primo comma, senza aver effettuato la denuncia anzidetta, e' punito con l'ammenda da L. 300.000 a L. 3.000.000.

Testo in vigore dal 13 marzo 1975 al 11 gennaio 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-03-01;44~art10 · fonte su Normattiva