Art. 3 — Compiti degli organismi di vigilanza
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((Gli organismi)) di vigilanza emanano, di concerto tra loro, apposite istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati onde contrastare il finanziamento della produzione, utilizzo, assemblaggio, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni cluster e di loro singoli componenti. ((Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una Commissione che, entro il 30 giugno 2023, elabora una proposta delle fonti informative da utilizzare, delle modalita' e dei tempi per la redazione, la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dell'elenco delle societa' di cui all'articolo 1, comma 1, e del soggetto competente a svolgere le predette attivita'. La Commissione e' composta da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze, che la presiede, e da un rappresentante per ciascuno nominato dal Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro della difesa, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'interno, da un componente nominato da ciascuno degli organismi di vigilanza, nonche' da un esperto del settore individuato anche tra estranei alla pubblica amministrazione, nominato da ciascuno dei Ministri sopra indicati. Per la partecipazione ai lavori della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.)) Nell'ambito dei compiti riguardanti l'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i controlli dei flussi finanziari sono estesi alle imprese e alle societa' di cui all'articolo 1, comma 1.
Testo in vigore dal 22 giugno 2022 al 20 agosto 2022
