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Entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, gli intermediari finanziari provvedono ad escludere dai prodotti offerti ogni componente che costituisca supporto finanziario alle societa' incluse nel predetto elenco.

Testo in vigore dal 22 dicembre 2021 al 20 agosto 2022

urn:nir:stato:legge:2021-12-09;220~art4 · fonte su Normattiva