Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza

Art. 16 — Delega al Governo per l'istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale

Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi diretti ad assicurare una piu' rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari in materia di marchi nazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varieta' vegetali, modelli di utilita', disegni e modelli e diritto d'autore nonche' di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprieta' industriale e intellettuale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)istituire presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate a composizione collegiale per la trattazione delle controversie riguardanti le materie indicate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ne' incrementi di dotazioni organiche;
  • b)prevedere altresi' che nelle materie indicate le competenze riservate dalle leggi vigenti al presidente del tribunale e al presidente della corte d'appello spettino al presidente delle rispettive sezioni specializzate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ne' incrementi di dotazioni organiche;
  • c)attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera a) la pertinente competenza territoriale. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Governo su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze. Nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avra' cura di evitare che le sezioni specializzate di cui al comma 1, lettera a), siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare un decreto legislativo volto a rivedere la dislocazione delle sezioni specializzate di cui alla lettera a) del comma 1 in conseguenza della rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari con l'osservanza delle modalita' e dei principi e criteri direttivi indicati nei commi 1 e 2.

Testo vigente dal 14 dicembre 2002

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 425/2007

    Altra decisione
    12 dicembre 2007

    Deve essere ordinata la restituzione al giudice remittente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 134, comma 1, del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e, in via subordinata, degli artt. 15 e 16 delle legge 12 dicembre 2002, n. 273. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 170 del 2007 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 134, comma 1, sia nella parte in cui stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale, la cui cognizione è delle sezioni specializzate, si applicano le norme dei capi I e IV del Titolo II e quelle del Titolo III del d.lgs. n. 5 del 2003, sia nella parte in cui stabilisce l'applicabilità del rito societario anche nei procedimenti in materia di illeciti afferenti all'esercizio di diritti di proprietà industriale ex legge n. 287 del 1990 ed in generale nelle materie di competenza delle sezioni specializzate. - V., citata, sentenza n. 170/2007.

    Art. 76 cost. · Art. 134 c.p.i. · Art. 15 Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza · Art. 16 Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza

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  • Sentenza n. 170/2007

    Illegittimità dichiarata
    17 maggio 2007

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 134, comma 1, del d.lgs. n. 30 del 2005, promosso dal Tribunale di Napoli, è ammissibile la prospettazione, in via subordinata, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15 e 16 della legge delega n. 273 del 2002, secondo la prospettazione del rimettente che, ne costituirebbero la base giuridica, posto che i quesiti di costituzionalità sono in rapporto di subordinazione logica. - Negli stessi termini, v., citate, ordinanze n. 14/2003 e n. 273/2002.

    Art. 134 c.p.i. · Art. 15 Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza · Art. 12 Delega al Governo per la riforma del diritto societario · Art. 16 Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza

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  • Ordinanza n. 386/2004

    Questione infondata
    14 dicembre 2004

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell’art. 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante la delega al Governo per l’istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, e degli artt. 1 e 4, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, attuativi della predetta delega, nelle parti in cui tali disposizioni non prevedono la istituzione di una sezione specializzata con sede nel territorio del distretto della Corte d’appello di Cagliari, nonché nelle parti in cui stabiliscono che le sezioni specializzate di Roma sono competenti per “i territori ricompresi” nel distretto della Corte d’appello di Cagliari e della Sezione distaccata di Sassari della medesima Corte. Giova ribadire, infatti, la giurisprudenza costituzionale, secondo cui l’esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell’attività processuale, purché vengano svolti senza oneri o modalità tali da renderne impossibile o estremamente difficile l’esercizio, non impongono, tuttavia, la necessità che il cittadino debba conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo o con i medesimi effetti, essendo, peraltro, il legislatore libero di regolare in modo non rigorosamente uniforme i modi della tutela giurisdizionale a condizione che non siano vulnerati i principi fondamentali di garanzia ed effettività della tutela medesima. - Sentenze citate nn. 63/1977, 427/1999 ed ordinanza 99/2000. - Sentenza n. 82/1996.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 700 c.p.c. · Art. 669-sexies c.p.c.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2002-12-12;273~art16 · fonte su Normattiva