Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza

Art. 26 — Disposizioni per la banca dati sinistri

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Al primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, e successive modificazioni, dopo le parole "e recare l'indicazione" sono inserite le seguenti: "del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e". Al terzo periodo del secondo comma dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 857 del 1976, dopo le parole "La richiesta deve contenere" sono inserite le seguenti: "l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e".

Testo in vigore dal 14 dicembre 2002 al 1 gennaio 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2002-12-12;273~art26 · fonte su Normattiva