(Disposizioni per accelerare la definizione dei programmi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64) Per accelerare la definizione dei programmi di investimento agevolati ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, e delle altre normative per l'intervento straordinario per il Mezzogiorno, il Ministro delle attivita' produttive, con proprio decreto di natura non regolamentare adottato previo parere delle regioni interessate, definisce procedure semplificate per la concessione definitiva delle agevolazioni e fissa termini perentori per gli adempimenti a carico delle imprese e degli istituti istruttori il cui mancato rispetto puo' essere sanzionato con la revoca delle agevolazioni. Con lo stesso provvedimento puo' essere prevista, fra l'altro, l'utilizzazione di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2000, n. 445, nonche' di relazioni standardizzate. A seguito dell'emissione dei provvedimenti di concessione definitiva il Ministero delle attivita' produttive effettua controlli sui programmi di investimento destinatari degli interventi. In caso di pendenza, in capo ai legali rappresentanti delle imprese beneficiarie, di procedimenti penali per reati attinenti alle agevolazioni di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, per i quali e' stato disposto il rinvio a giudizio, i competenti uffici del Ministero delle attivita' produttive devono sospendere l'iter procedurale delle pratiche di agevolazione fino al passaggio in giudicato della sentenza.

Testo vigente dal 14 dicembre 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-12-12;273~art4 · fonte su Normattiva