Nel quadro delle misure in favore dello sviluppo della rete a larga banda, a seguito dell'acquisizione al bilancio dello Stato dei proventi derivanti dall'espletamento della gara relativa al rilascio delle licenze per il wireless local loop, in misura pari almeno a 12,48 milioni di euro, con apposito decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere prevista l'esenzione dal contributo di cui all'articolo 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, anche per i soggetti che, in caso di perdite di esercizio, abbiano investito nella realizzazione di infrastrutture di rete a larga banda, fatturando, al netto delle predette spese di investimento, un importo inferiore a 100 milioni di euro nell'anno di riferimento per il computo del contributo. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 12,48 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dall'espletamento della gara relativa al rilascio delle licenze per il wireless local loop. All'articolo 7 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 2-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", compresi le Forze di polizia, i servizi di ambulanza e i vigili del fuoco".
  • b)dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente: "2-ter. La violazione degli obblighi di cui al comma 2-bis comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro".

Testo vigente dal 14 dicembre 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-12-12;273~art6 · fonte su Normattiva