Art. 4 — Modifiche allo statuto dell'A.S.I
Il consiglio di amministrazione dell'A.S.I. provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le necessarie modifiche allo statuto dell'A.S.I. di cui al comunicato del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, adottato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, al fine di adeguare le relative norme alle disposizioni della presente legge.
Testo vigente dal 10 febbraio 2018
