((Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche))

Art. 5 — Interventi delle regioni per il sostegno delle persone sordocieche

Nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse gia' disponibili a legislazione vigente in materia socio-sanitaria e di formazione professionale, le regioni possono individuare specifiche forme di assistenza individuale ai soggetti sordociechi, con particolare riferimento alla fornitura di sostegno personalizzato mediante guide-comunicatori e interpreti.

Testo vigente dal 13 luglio 2010

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2010-06-24;107~art5 · fonte su Normattiva