Art. 5 — Interventi delle regioni per il sostegno delle persone sordocieche
Nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse gia' disponibili a legislazione vigente in materia socio-sanitaria e di formazione professionale, le regioni possono individuare specifiche forme di assistenza individuale ai soggetti sordociechi, con particolare riferimento alla fornitura di sostegno personalizzato mediante guide-comunicatori e interpreti.
Testo vigente dal 13 luglio 2010
