((Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche))

Art. 4 — Interventi per l'integrazione e il sostegno sociale delle persone sordocieche

Nei limiti delle risorse gia' disponibili a legislazione vigente, i progetti individuali previsti dall'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, rivolti alle persone disabili per le quali e' stata accertata, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, la condizione di sordocecita', devono tenere conto delle misure di sostegno specifico necessarie per la loro integrazione sociale.

Testo vigente dal 13 luglio 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-24;107~art4 · fonte su Normattiva