Finalita' La presente legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e in coerenza con gli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, reca misure per il riconoscimento e la promozione delle zone montane e delle loro popolazioni. La crescita economica e sociale delle zone montane costituisce un obiettivo di interesse nazionale in ragione della loro importanza strategica ai fini della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, della biodiversita', degli ecosistemi, della tutela del suolo e delle relative funzioni ecosistemiche, delle risorse naturali, del paesaggio, del territorio e delle risorse idriche e forestali, della salute, delle attivita' sportive, del turismo e delle loro peculiarita' storiche, artistiche, culturali e linguistiche, dell'identita' e della coesione delle comunita' locali, anche ai fini del contrasto della crisi climatica e demografica e nell'interesse delle future generazioni e della sostenibilita' degli interventi economici. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, ciascuno in base alle rispettive competenze, mirando a una risposta perequativa incardinata nella rimozione delle diseguaglianze generate dalla situazione di obiettivo svantaggio economico-sociale delle zone montane nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e della dotazione del Fondo di cui all'articolo 4, adottano gli interventi necessari per lo sviluppo socio-economico, la tutela e la valorizzazione delle specificita' delle zone montane, al fine di promuovere processi di sviluppo coerenti con le caratteristiche e le peculiarita' di tali zone, anche nel rispetto del principio di insularita' sancito dall'articolo 119 della Costituzione, limitando gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, di favorirne il ripopolamento, di garantire a coloro che vi risiedono l'effettivo esercizio dei diritti civili e sociali e il pieno e agevole accesso ai servizi pubblici essenziali, in particolare nei settori della sanita', dell'istruzione, della formazione superiore, della cultura, della connessione e della mobilita', anche mediante strumenti e servizi di facilitazione e semplificazione per favorire l'accessibilita' degli stessi per le persone con disabilita', di promuovere, in maniera sostenibile, l'agricoltura e la gestione forestale, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo, nonche' di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale e ambientale montano, anche mediante misure finalizzate alla riduzione del consumo di nuovo suolo in coerenza con le direttive adottate in materia dall'Unione europea e alla promozione della rigenerazione urbana. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze, promuovono presso l'Unione europea, in coerenza con gli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' presso le organizzazioni internazionali, il riconoscimento della specificita' delle zone montane e la promozione dello sviluppo sostenibile dei territori montani come fattore essenziale per il perseguimento degli obiettivi comuni. All'attuazione della presente legge si provvede nel rispetto delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia in materia di montagna e di sviluppo sostenibile.

Testo vigente dal 19 settembre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-09-12;131~art1 · fonte su Normattiva