Nella legge 9 giugno 1964, n. 615, all'articolo 2, come modificato dall'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, da ultimo modificato dalla legge 28 maggio 1981, n. 296, dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti: "Per favorire il completamento delle operazioni di risanamento degli allevamenti non ancora risanati da tubercolosi, brucellosi e leucosi ai proprietari di bestiame bovino che non hanno diritto alla maggiorazione di cui al sesto comma o che vi abbiano rinunciato, nonche' ai proprietari di ovini e caprini, spettano le seguenti maggiorazioni:

  • 1)del 20 per cento quando i capi infetti da abbattere, in relazione ai capi detenuti in azienda, sono compresi fra il 20 e il 29 per cento;
  • 2)del 30 per cento quando sono fra il 30 e il 49 per cento;
  • 3)del 40 per cento quando sono oltre il 49 per cento. Le maggiorazioni sono concesse a condizione che tutti i capi infetti siano abbattuti ed interamente sostituiti entro il termine massimo di ventiquattro mesi con altri capi sani dello stesso allevamento o provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi o da leucosi o indenni o ufficialmente indenni da brucellosi".

Testo vigente dal 21 giugno 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-06-02;218~art5 · fonte su Normattiva