All'ultimo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunto il seguente periodo: "In tal caso la detrazione dell'imposta afferente gli acquisti o le importazioni di animali vivi della specie bovina, compreso il genere bufalo, e suina spetta, a partire dal periodo d'imposta 1988, nei limiti dell'ammontare dell'imposta relativa alle cessioni degli animali medesimi risultanti da fatture registrate nel corso dell'anno; a tal fine la detrazione, operata provvisoriamente nel corso dell'anno, e' soggetta a conguaglio in sede di dichiarazione annuale e l'ammontare dell'eventuale eccedenza di imposta non recuperata puo' essere computato in detrazione nell'anno successivo nei limiti dell'imposta afferente le cessioni dei predetti animali".

Testo vigente dal 21 giugno 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-06-02;218~art8 · fonte su Normattiva