Misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalita' organizzata. («Liberi di scegliere»)

Art. 11Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

All'articolo 64-bis, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Allo stesso modo si provvede altresi' quando si procede per i delitti di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, ove i fatti delittuosi riguardino genitori di minorenni».

Testo vigente dal 25 luglio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-07-17;131~art11 · fonte su Normattiva