Misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalita' organizzata. («Liberi di scegliere»)
Art. 10 — Modifiche al codice di procedura penale
Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 292 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-ter. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, se i fatti riguardano genitori di minorenni, l'ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e' comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, affinche' compia le opportune verifiche sulla sussistenza di situazioni pregiudizievoli per l'integrita' psicofisica del minore legittimanti iniziative ai sensi dell'articolo 336 del codice civile o degli articoli 25 e seguenti del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835»;
- b)all'articolo 347, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Se si tratta di taluno dei delitti di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero di delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale ed emerge una situazione pregiudizievole per l'integrita' psicofisica di minorenni, la polizia giudiziaria ne informa il procuratore della Repubblica distrettuale procedente ai fini della successiva comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni »;
- c)all'articolo 656, dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: «3-ter. L'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva emessa per i delitti di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, nei confronti di genitori di minorenni, e' comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni affinche' compia le opportune verifiche sulla sussistenza di situazioni pregiudizievoli per l'integrita' psicofisica del minore».
Testo vigente dal 25 luglio 2026
