Art. 6 — Comitato tecnico-scientifico
Per il monitoraggio dell'attuazione delle misure previste dalla presente legge e le conseguenti valutazioni concernenti eventuali modifiche, anche di carattere normativo, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito nonche' dell'universita' e della ricerca e con l'Autorita' politica delegata per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita', e' istituito, presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' del Ministero della giustizia, un Comitato tecnico-scientifico. Il Comitato tecnico-scientifico e' composto da un rappresentante designato da ciascuno dei Ministri e dall'Autorita' politica delegata di cui al comma 1, da un rappresentante designato dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e da un rappresentante designato dall'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza. Alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico possono essere invitati a partecipare, in qualita' di esperti, rappresentanti di altre istituzioni pubbliche o delle principali associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minorenni e degli adolescenti nonche' le organizzazioni del Terzo settore qualificate per l'impegno nel contrasto del crimine organizzato e di quello mafioso, in ragione degli argomenti all'ordine del giorno. Ai fini di cui al comma 1, il Comitato puo' inoltre raccogliere elementi di valutazione. Per la partecipazione al Comitato tecnico-scientifico non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
Testo vigente dal 25 luglio 2026
