Art. 5 — Adozione delle misure
Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni che viene a conoscenza del verificarsi delle condizioni di cui agli articoli 1 e 2, anche a seguito di denuncia, querela, esposto o segnalazione proveniente dai servizi sociali, da dirigenti scolastici, da enti preposti alla cura e all'assistenza dei minori ovvero a seguito dell'acquisizione di informazioni ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, o di istanza dell'interessato, propone al tribunale per i minorenni competente per il luogo di residenza abituale dell'interessato l'applicazione delle misure previste dall'articolo 3 e, ravvisandone la necessita', di quelle previste dall'articolo 4 della presente legge. L'autorita' giudiziaria che adotta i provvedimenti previsti dagli articoli 330 e 333 del codice civile nei casi previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge ne informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Ai fini di cui al comma 1, il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni acquisisce:
- a)ove non sia pregiudizievole per il superiore interesse del minore, le dichiarazioni del minore, del genitore, del tutore, del curatore e del curatore speciale nonche' di ogni altro soggetto interessato;
- b)il parere del procuratore della Repubblica distrettuale competente per i reati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ovvero competente in relazione alle organizzazioni criminali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). Negli stessi casi, quando si tratta di delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, puo' altresi' chiedere informazioni al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in merito ai contesti criminali di riferimento. La proposta del procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni contiene l'indicazione:
- a)della sussistenza dei presupposti previsti dagli articoli 1 e 2 nonche' dei pericoli cui sono esposti i soggetti di cui all'articolo 2;
- b)delle misure di protezione di cui all'articolo 3, comma 1, e delle misure di assistenza di cui all'articolo 4. Ove l'iniziativa derivi da informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, il procuratore della Repubblica procedente e il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni si coordinano tra loro al fine del contemperamento delle esigenze di segretezza delle indagini con la tutela tempestiva del minore. Del predetto coordinamento e dei provvedimenti adottati e' data tempestiva comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello. Si applicano, in quanto compatibili, le norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie di cui al libro II, titolo IV-bis, del codice di procedura civile.
Testo vigente dal 25 luglio 2026
