Art. 8 — Segretezza dei procedimenti
Le notizie, gli atti e i provvedimenti concernenti le misure di cui all'articolo 3 della presente legge e quelli relativi alle attivita' del Servizio centrale di protezione possono essere coperti da segreto su disposizione dell'autorita' giudiziaria e nei casi previsti dalla legge. Alle notizie, agli atti e ai provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119.
Testo vigente dal 25 luglio 2026
