La durata delle misure di assistenza sociale ed economica non puo' essere superiore a due anni, prorogabile per un anno, su istanza del beneficiario, previa valutazione dell'autorita' giudiziaria circa la persistenza delle condizioni che ne legittimano la concessione. Su proposta del procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni o su istanza delle persone interessate, il tribunale per i minorenni, acquisiti tutti gli elementi necessari, modifica, sospende o revoca le misure di protezione e di assistenza disposte ai sensi degli articoli 3 e 4, in relazione all'attualita' del pericolo e alla sua gravita' nonche' per motivi connessi alla condotta dei beneficiari e all'inosservanza degli impegni assunti a norma di legge e delle prescrizioni imposte. Si applica il comma 6 dell'articolo 5.

Testo vigente dal 25 luglio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-07-17;131~art9 · fonte su Normattiva