Ai fini dell'attuazione degli interventi e dei programmi speciali previsti dal regolamento della commissione delle Comunita' europee n. 2616/80, come modificato dal regolamento n. 216/84, concernente provvidenze in favore delle zone soggette alla ristrutturazione dell'industria siderurgica, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto, pei quanto riguarda i territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le regioni interessate delimita con proprio decreto le zone stesse. Con lo stesso decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro pei gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, determina le modalita' per l'attuazione degli interventi e dei programmi sopra indicati. Nelle aree individuate ai sensi del precedente comma, sono ammessi gli interventi previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi restando gli interventi piu' favorevoli previsti da altra normativa vigente, per il periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 5 giugno 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-05-31;193~art8 · fonte su Normattiva