Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.a

Art. 9 — COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2000, N. 439

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2000, N. 439)) All'onere derivante dall'applicazione del penultimo comma del precedente articolo 5, valutato in lire 6 miliardi, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo investimenti ed occupazione". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 23 febbraio 2001

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urn:nir:stato:legge:1984-05-31;193~art9 · fonte su Normattiva