Sono altresi' legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 3 in forza di delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata a pena di nullita', in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti individuati con decreto del Ministro per le pari opportunita', di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della finalita' statutaria e della stabilita' dell'organizzazione. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono intervenire nei giudizi per danno subito dalle persone con disabilita' e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti lesivi degli interessi delle persone stesse. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono altresi' legittimati ad agire, in relazione ai comportamenti discriminatori di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2, quando questi assumano carattere collettivo.

Testo vigente dal 6 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-01;67~art4 · fonte su Normattiva