Art. 3 — Tutela giurisdizionale
((1. I giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.)) 1 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). 1 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). 1 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150
1Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. 2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
Testo vigente dal 6 ottobre 2011
