Art. 1 — Trasferimento ai comuni delle risorse di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431
Il comma 5 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e' sostituito dal seguente: "5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite, entro il 31 gennaio di ogni anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere dall'anno 2001 la ripartizione e' effettuata dal Ministro dei lavori pubblici, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al fabbisogno accertato dalle regioni e dalle province autonome per l'anno precedente ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome, ai sensi del comma 6. Il fabbisogno e' comunicato al Ministero dei lavori pubblici entro il 30 ottobre di ciascun anno". Al comma 7 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora le risorse di cui al comma 5 non siano trasferite ai comuni entro novanta giorni dall'effettiva attribuzione delle stesse alle regioni e alle province autonome, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa diffida alla regione o alla provincia autonoma inadempiente, nomina un commissario ad acta; gli oneri connessi alla nomina ed all'attivita' del commissario ad acta sono posti a carico dell'ente inadempiente".
Testo vigente dal 23 febbraio 2001
