Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione

Art. 1 — Trasferimento ai comuni delle risorse di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431

Il comma 5 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e' sostituito dal seguente: "5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite, entro il 31 gennaio di ogni anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere dall'anno 2001 la ripartizione e' effettuata dal Ministro dei lavori pubblici, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al fabbisogno accertato dalle regioni e dalle province autonome per l'anno precedente ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome, ai sensi del comma 6. Il fabbisogno e' comunicato al Ministero dei lavori pubblici entro il 30 ottobre di ciascun anno". Al comma 7 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora le risorse di cui al comma 5 non siano trasferite ai comuni entro novanta giorni dall'effettiva attribuzione delle stesse alle regioni e alle province autonome, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa diffida alla regione o alla provincia autonoma inadempiente, nomina un commissario ad acta; gli oneri connessi alla nomina ed all'attivita' del commissario ad acta sono posti a carico dell'ente inadempiente".

Testo vigente dal 23 febbraio 2001

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 28/2003

    Questione infondata
    4 febbraio 2003

    È legittimo l'intervento sostitutivo del Presidente del Consiglio dei ministri, per l'ipotesi che la Provincia autonoma di Trento non trasferisca entro novanta giorni ai Comuni le risorse provenienti dal Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui alla legge n. 431 del 1998, in quanto l'utilizzazione da parte della Provincia autonoma di Trento dei fondi statali per scopi determinati dalla legge, deve avvenire "nell'ambito del corrispondente settore" cui si riferisce il finanziamento statale, sicché essa può determinare solo le modalità di impiego dei fondi e non anche la scelta se impiegarli o per quale scopo. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, sollevata con ricorso dalla Provincia autonoma di Trento, per lesione delle sue attribuzioni, in riferimento a) agli articoli 8 (numeri 10 e 25) e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; b) all'art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 275; c) all'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266; d) al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386, ed in particolare all'art. 5, comma 2, di tale ultima legge; e) all'art. 3 della Costituzione; f) ed all'art. 136 della Costituzione. - In tema di attribuzione di fondi statali alle Province, v. citata sentenza n. 520/2000. - Sulla legittimità dell'intervento sostitutivo dello Stato che sia strumentale rispetto all'adempimento, da parte di Regioni o Province autonome, di obblighi correlati a interessi costituzionalmente tutelati, costituenti limiti alla loro autonomia, v. citate sentenze n. 177/1988 e n. 85/1990.

    Art. 3 cost. · Art. 136 cost. · Art. 1 Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione · Art. 8 Testo unico costituzionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2001-02-08;21~art1 · fonte su Normattiva