Al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa, fatte salve le riserve previste dalle vigenti disposizioni legislative, e' aumentata al 60 per cento la quota di cui al secondo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Gli enti ivi previsti mettono a disposizione dei comuni gli alloggi non locati o che si rendono disponibili per la locazione. Detti alloggi dovranno essere assegnati dai comuni a famiglie per le quali sia avvenuta o debba avvenire azione di rilascio sulla base di appositi elenchi tenuti dai comuni stessi. Alle unita' immobiliari di cui al presente articolo si applicano i canoni di locazione stabiliti dagli accordi locali di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Testo vigente dal 23 febbraio 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-02-08;21~art2 · fonte su Normattiva