Art. 4 — Concertazione istituzionale per la programmazione in materia di edilizia residenziale pubblica
Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture convoca un tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative, che conclude i lavori entro un mese, a cui partecipano rappresentanti dei Ministeri della solidarieta' sociale e dell'economia e delle finanze, dei Ministri per le politiche giovanili e le attivita' sportive e delle politiche per la famiglia, delle regioni, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), della FEDERCASA-Federazione italiana per la casa, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini, delle associazioni della proprieta' edilizia e delle associazioni dei costruttori edili e delle cooperative di abitazione. In relazione alle indicazioni emerse dal tavolo di concertazione di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri della solidarieta' sociale, dell'economia e delle finanze, per le politiche giovanili e le attivita' sportive e delle politiche per la famiglia, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, predispone, entro due mesi dalla conclusione dei lavori del medesimo tavolo di concertazione, un programma nazionale contenente:
- a)gli obiettivi e gli indirizzi di carattere generale per la programmazione regionale di edilizia residenziale pubblica riferita alla realizzazione, anche mediante l'acquisizione e il recupero di edifici esistenti, di alloggi in locazione a canone sociale sulla base dei criteri stabiliti dalle leggi regionali e a canone definito sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, nonche' alla riqualificazione di quartieri degradati;
- b)proposte normative in materia fiscale e per la normalizzazione del mercato immobiliare, con particolare riferimento alla riforma della disciplina della vendita e della locazione di immobili di proprieta' dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3;
- c)l'individuazione delle possibili misure, anche di natura organizzativa, dirette a favorire la continuita' nella cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali prioritariamente per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali;
- d)la stima delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del programma nell'ambito degli stanziamenti gia' disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. E programma nazionale di cui al comma 2 e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro un mese dalla data di assegnazione.
Testo vigente dal 14 febbraio 2007
