Art. 5 — Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti UNESCO e per i sistemi turistici locali
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La Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti UNESCO e per i sistemi turistici locali, costituita presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, oltre a esercitare le funzioni previste dal decreto 27 novembre 2003, rende pareri, a richiesta del Ministro, su questioni attinenti i siti italiani UNESCO e si esprime ai sensi dell'articolo 4, comma 2, secondo periodo, della presente legge. I componenti della Commissione di cui al comma 1 esercitano le loro funzioni nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali. Ad essi non sono attribuiti gettoni o indennita' di funzione. ((Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali designano ciascuno)) tre rappresentanti tra i componenti della Commissione di cui al comma 1.
Testo in vigore dal 10 luglio 2010 al 21 aprile 2017
