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Per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, e' autorizzata l'ulteriore spesa, rispettivamente, di lire 120 miliardi e lire 90 miliardi per l'anno 1992. La regione Campania e la regione siciliana, sulla base dei progetti gia' attuati e presentati rispettivamente dal comune e dalla provincia di Napoli e dal comune di Palermo, sono tenute a trasmettere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una relazione sulle opere eseguite dall'inizio degli interventi sino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche', prima del trasferimento delle somme, sugli specifici programmi che saranno intrapresi per l'anno 1992. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, quanto a lire 90 miliardi, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, affluite ai sensi dell'articolo 3 del decreto- legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito dalla legge 12 novembre 1988, n. 492, che vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno; quanto a lire 120 miliardi mediante parziale utilizzo delle disponibilita' in conto residui del capitolo 8048 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1992 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-01-20;22~art1 · fonte su Normattiva