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E' prorogata di ulteriori ventiquattro mesi la durata del contratto di diritto privato stipulato per l'assunzione prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, di 2.000 unita' di personale impiegatizio. Il personale eventualmente cessato dal servizio per scadenza del termine contrattuale, intervenuta prima della data di entrata in vigore della presente legge, e' riammesso in servizio per ulteriori ventiquattro mesi decorrenti dalla data della riammissione. Al relativo onere, valutato in complessive lire 142.500 milioni, di cui lire 54.000 milioni per l'anno 1992, lire 71.000 milioni per l'anno 1993 e lire 17.500 milioni per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 26, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Al fine di provvedere alle spese di funzionamento delle agenzie per l'impiego, al proseguimento dell'attuazione del progetto informatico "Teleporto del lavoro", nonche' all'acquisto dei mobili e delle attrezzature occorrenti al potenziamento dei servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e' autorizzata, per l'anno 1992, l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi. Al predetto onere si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 26, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Testo in vigore dal 23 gennaio 1992 al 22 dicembre 2008
