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Chiunque viola gli obblighi di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, e' assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'articolo 5, commi 3, 4, 8 e 9, e' assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire quindici milioni a lire duecento milioni. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'articolo 5, commi 6 e 7, e' assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni. Chiunque viola gli obblighi di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, secondo comma, del regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, e' assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'articolo 8, comma 3, e dall'articolo 9, e' assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire quindici milioni a lire duecento milioni. All'accertamento delle violazioni previste nel presente articolo provvedono le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' i soggetti di cui all'articolo 8, comma 2. Si applicano le disposizioni contenute nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con esclusione della facolta' di pagamento in misura ridotta prevista nell'articolo 16 della legge medesima. L'irrogazione delle sanzioni e' effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. I proventi delle sanzioni sono devoluti alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.
Testo in vigore dal 4 dicembre 1992 al 31 maggio 2003
