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Il progressivo adattamento del mercato agricolo interno all'assetto economico comunitario, anche mediante la differita attuazione della normativa comunitaria, costituisce atto di indirizzo di politica economica in agricoltura al fine di tutelare l'utilita' sociale, la sicurezza e la liberta' dei traffici, la dignita' dei lavoratori e di assicurare la tutela dell'ordine pubblico economico. Le procedure intese ad assicurare il rispetto, da parte delle unioni e delle associazioni di produttori titolari di quota, nonche' da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli obblighi previsti dall'articolo 4, quinto comma, e dall'articolo 5, ottavo comma, del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 7 giugno 1989, n. 258, per i periodi 1991-1992 e 1992-1993, sono sospese.
Testo in vigore dal 4 dicembre 1992 al 31 maggio 2003
