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La normativa comunitaria sulle quote latte si applica in Italia secondo la formula A di cui all'articolo 5-quater del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'AIMA pubblica in appositi bollettini gli elenchi aggiornati dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti nel periodo avente inizio il 1 aprile successivo. 1 Negli elenchi di cui al comma 2 i produttori aderenti ad associazioni che abbiano chiesto la gestione unitaria delle quote ai sensi dell'articolo 3 devono essere indicati separatamente, sotto il nome dell'associazione di appartenenza. I bollettini, articolati per province, sono messi a disposizione degli operatori presso ciascun servizio decentrato agricoltura di ogni capoluogo di provincia. Gli acquirenti di cui all'articolo 12, lettera e), del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, e succes- sive modificazioni, integrazioni e codificazioni, si avvalgono dei bollettini per l'applicazione delle disposizioni comunitarie e nazionali sulle quote latte ed il prelievo supplementare.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 30 maggio 1994, n. 323 convertito senza modificazioni dalla L. 25 luglio 1994, n. 470
1Il D.L. 30 maggio 1994, n. 323 convertito senza modificazioni dalla L. 25 luglio 1994, n. 470 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine del 31 gennaio 1994 previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 26 novembre 1992, n. 468, resta differito, limitatamente alla pubblicazione del bollettino valevole per la campagna lattiero-casearia 1994-1995, al 30 aprile 1994."
Testo in vigore dal 1 giugno 1994 al 31 maggio 2003
