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Qualora i soggetti indicati nell'articolo 6 non abbiano provveduto al pagamento del prelievo supplementare dovuto entro sei mesi dal termine del periodo cui si riferisce il prelievo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano intimano ai predetti soggetti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di procedere al pagamento del prelievo e della somma di cui all'articolo 6. Decorsi trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata senza che gli interessati abbiano fornito prova del versamento, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo. In caso di applicazione della procedura prevista nel comma 2 la somma di cui all'articolo 6 e' pari al prelievo dovuto.

Testo in vigore dal 4 dicembre 1992 al 31 maggio 2003

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-11-26;468~art7 · fonte su Normattiva