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Le funzioni di controllo relative all'applicazione della normativa comunitaria sulle quote latte ed il prelievo supplementare sul latte bovino nei confronti dei produttori, degli acquirenti e delle associazioni di produttori, sono svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Restano ferme le funzioni di controllo dell'Ispettorato centrale repressioni frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a consentire l'accesso dei funzionari regionali addetti ai controlli, nonche' dei funzionari dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, presso le proprie sedi, impianti, aziende, magazzini, od altri locali, nonche' a permettere l'esame della contabilita' e della documentazione commerciale.

Testo in vigore dal 4 dicembre 1992 al 31 maggio 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1992-11-26;468~art8 · fonte del testo