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Nel periodo intercorrente fra il 1 gennaio ed il 31 marzo 1993 gli acquirenti di latte bovino applicano una trattenuta di lire 54.305,5 per 100 chilogrammi per il latte ed i prodotti lattiero- caseari non compresi nelle quote A e B di cui all'articolo 2, consegnati dai produttori a decorrere dal 1 gennaio 1993. A tal fine gli acquirenti devono computare per ciascun produttore le quantita' di prodotto consegnate a decorrere dal 1 gennaio 1993. Le somme trattenute devono essere immediatamente versate in una contabilita' speciale, ai sensi dell'articolo 1223, lettera a), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, approvate con decreto del Ministro del tesoro 30 giugno 1939, e successive modificazioni, intestata al "Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Prelievo supplementare sul latte di vacca", aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma.9 Le ricevute dei versamenti devono essere trasmesse alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano svolgono controlli a campione presso gli acquirenti per verificare il rispetto del presente articolo. In caso di accertata violazione dell'obbligo di trattenuta e di versamento previsto dai commi 1 e 3, si applica il disposto dell'articolo

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 9 marzo 2001, n. 49

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Il D.L. 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 9 marzo 2001, n. 49 ha disposto (con l'art. 5-bis, comma 1) che "La gestione della contabilita' speciale aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 26 novembre 1992, n. 468, e' trasferita all'Agenzia. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede agli adempimenti connessi con il suddetto trasferimento."

Testo in vigore dal 13 marzo 2001 al 31 maggio 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1992-11-26;468~art9 · fonte su Normattiva