Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo

Art. 5 — Disposizioni in materia di funzionamento e di competenza dei consigli comunali, provinciali e regionali

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Il comma 2-bis dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "2-bis. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 39, comma 1, lettera b), numero 2), della presente legge". Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il numero 2) della lettera b) e' sostituito dal seguente: "2) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purche' contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della meta' piu' uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;". Al comma 1, lettera b), dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il numero 2) e' aggiunto il seguente: "2-bis) riduzione dell'organo assembleare per impossibilita' di surroga alla meta' dei componenti del consiglio". All'articolo 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' aggiunto in fine, il seguente comma: "2-bis. E', altresi', di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio". Al comma 2, lettera b), dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: "i piani territoriali ed urbanistici," sono aggiunte le seguenti: "i piani particolareggiati ed i piani di recupero,". La lettera c) del comma 2 dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' abrogata. Al numero 7) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le parole: "qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione cosi' integrata con arrotondamento all'unita' inferiore" devono interpretarsi nel senso che tale arrotondamento e' da riferirsi ai decimali da rapportarsi alla percentuale complessiva e non al numero dei seggi, che devono pertanto comunque raggiungere o superare il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione cosi' integrata.

Testo in vigore dal 17 maggio 1997 al 13 ottobre 2000

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 237/2019

    Questione inammissibile
    15 novembre 2019

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della «norma che si desume» dagli artt. 250 e 449 del codice civile; 29, comma 2, e 44, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127); 5 e 8 del…

    Art. 250 c.c. · Art. 449 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1997-05-15;127~art5 · fonte su Normattiva