Il primo comma dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, e sostituito dal seguente: "Sono effettuati esclusivamente dagli impiegati del ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con eventuale collaborazione degli impiegati di cui al secondo comma del presente articolo, secondo le istruzioni impartite al riguardo dalla predetta Direzione generale:

  • a)gli esami per la patente di guida dei veicoli a motore delle categorie D, E ed F e per il rilascio dei certificati di abilitazione professionale;
  • b)gli esami di idoneita' per insegnanti e istruttori di scuola guida;
  • c)le visite e prove di autobus di peso complessivo superiore a tonnellate 3,5 o di autosnodati;". Le operazioni tecniche, di cui al numero 4), primo comma, dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, debbono riferirsi ai numeri 4), 5), 6) e 8) della tabella 3 allegata alla presente legge. Il personale di ruolo di cui all'articolo 4, secondo e terzo comma, della legge 18 ottobre 1978, n. 625, puo' essere abilitato alla effettuazione degli esami di guida ed alla effettuazione delle operazioni tecniche previste dalla stessa legge, salvo quelle riservate alla carriera direttiva tecnica, a seguito di apposito corso di abilitazione professionale con esame finale, le cui modalita' saranno stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, d'intesa con le organizzazioni sindacali.

Testo vigente dal 16 dicembre 1986

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-12-01;870~art17 · fonte su Normattiva