I posti che dopo l'applicazione della norma di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, restano disponibili in ciascuna carriera, o nel ruolo operaio, sono conferiti a coloro che, collocatisi nelle graduatorie di cui al precedente articolo 6 non abbiamo conseguito utile posizione ai fini dell'assunzione. Puo' partecipare ai concorsi di cui al citato articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che sia in possesso dei titoli di studio e dei requisiti per la nomina alla rispettiva carriera previsti dall'articolo 2, primo comma, della legge 18 ottobre 1978, n. 625.
Testo vigente dal 16 dicembre 1986
