Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che hanno indetto gli esami di cui all'articolo 26-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, provvederanno alla copertura dei posti di cui al primo comma dell'articolo 26-qiuinquies del predetto decreto-legge mediante l'immissione in ruolo degli idonei ancora in servizio con l'assegnazione di una sede, tra quelle vacanti, per la quale gli interessati facciano espressa richiesta. Qualora per una stessa sede di servizio vengano presentate piu' domande, l'assegnazione avra' luogo nel rispetto dell'ordine di iscrizione nelle graduatorie. Le sedi di servizio che risultino disponibili per mancanza di aspiranti sono assegnate, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione e rispettando l'ordine delle graduatorie, agli idonei che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestino servizio in uffici ubicati nell'ambito della provincia o delle province limitrofe, anche se ricadenti, queste ultime, in regioni diverse. I posti che non sia stato possibile coprire con i criteri di cui ai commi precedenti sono attribuiti, previo superamento di specifico concorso per titoli; agli idonei negli esami di cui all'articolo 26-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, che, dopo l'espletamento delle procedure stabilite nei precedenti commi e dei concorsi di cui all'articolo 1, non siano stati ancora immessi nei ruoli. Si applicano le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma del precedente articolo 1. La riserva di cui all'articolo 26-quinquies, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, cessa di operare per i posti che non sia stato possibile coprire con i criteri di cui ai precedenti commi.

Testo vigente dal 18 maggio 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-05-16;138~art2 · fonte su Normattiva