In conformita' ai principi stabiliti dagli articoli precedenti, i posti di organico disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, i consorzi di comuni e province, le aziende municipalizzate, le unita' sanitarie locali, gli enti provinciali per il turismo, le aziende autonome di turismo, gli enti di sviluppo agricolo, i consorzi o enti di bonifica, gli istituti autonomi case popolari e relativi consorzi, le universita' agrarie, le opere universitarie ed i consorzi di aree industriali, sono attribuiti, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge o, comunque, non oltre il sessantesimo giorno dall'approvazione della graduatoria di merito, se posteriore, agli idonei che prestino servizio presso ogni singolo ente. Il 75 per cento dei posti che, dopo l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, risultino ancora disponibili nelle province e nei comuni, nonche' tutti i posti che, dopo l'applicazione delle predette disposizioni, risultino ancora disponibili negli altri enti indicati nello stesso precedente comma, sono attribuiti, per qualifiche funzionali e profili professionali uguali o equiparabili a quelli per i quali e' stata conseguita l'idoneita', agli idonei che ne facciano domanda e prestino servizio nell'ambito della stessa regione. A tal fine sara' individuato, a cura delle amministrazioni regionali, un contingente unico regionale, distinto per qualifiche funzionali costituito dagli idonei, secondo l'ordine d'iscrizione nelle graduatorie, che non abbiano trovato sistemazione in applicazione del precedente comma, i quali continuano, peraltro, a prestare servizio presso gli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, li utilizzano. Il presidente della giunta regionale e' delegato ad emanare gli occorrenti provvedimenti. Per l'attuazione dei commi precedenti, gli enti sopra specificati sono tenuti a comunicare al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge tutti i posti che alla predetta data risultino disponibili, fatti salvi i posti per i quali siano stati banditi, entro il 31 marzo 1984, i pubblici concorsi. Fino a quando non saranno espletate le procedure di cui ai precedenti commi, gli enti indicati nel primo comma non possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale, comprese quelle obbligatorie. Il divieto cessa in ogni caso al compimento del novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge o dalla approvazione della graduatoria di cui al primo comma, se successiva. Gli idonei, compresi nel contingente unico regionale di cui al secondo comma del presente articolo, che non siano stati ancora immessi nei ruoli degli enti indicati nel primo comma per mancanza di posti disponibili, sono collocati in soprannumero, con effetto comunque non posteriore al 1 giugno 1985, nei ruoli organici del personale di pari qualifica iniziale o equiparabile degli enti presso i quali prestano servizio. Nel caso in cui presso gli enti di cui sopra non sussistano qualifiche uguali o equiparabili a quella per cui gli idonei hanno sostenuto i relativi esami, i medesimi saranno collocati in soprannumero presso gli enti che hanno ruoli di personale con le relative qualifiche, ubicati nell'ambito della stessa regione. Il presidente della giunta regionale e' delegato ad emanare gli occorrenti provvedimenti. In relazione alle effettive esigenze funzionali dei singoli enti, il presidente della giunta regionale e' delegato a procedere, con uno o piu' provvedimenti, da emanarsi anche in tempi successivi, sentite le associazioni regionali dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM) e della Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL) e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, al trasferimento di contingenti di personale soprannumerario da collocare nei ruoli organici del personale di pari qualifica dell'ente ricevente anche in soprannumero, in misura, comunque, non superiore al trenta per cento delle rispettive dotazioni organiche. Tale limite potra' essere variato, in relazione alle effettive esigenze funzionali degli enti stessi, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, su proposta del presidente della giunta della regione competente. Le regioni e gli altri enti indicati nel presente articolo, ai fini dell'erogazione delle somme di cui al successivo articolo 7, devono provare tempestivamente, con specifiche delibere certificative, l'adempimento di quanto stabilito nei precedenti commi, in relazione ai termini ivi previsti. Le regioni e gli altri enti di cui sopra non potranno comunque procedere ad assunzioni di corrispondente personale fino a quando non siano riassorbiti i contingenti soprannumerari. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno valore di norme di principio e di indirizzo per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano che provvederanno a disciplinare, con propria legge, la sistemazione definitiva e la mobilita' degli idonei agli esami di cui all'articolo 26-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Testo vigente dal 18 maggio 1984

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 998/1988

    Questione infondata
    27 ottobre 1988

    REGIONE SARDEGNA - ORDINAMENTO DEL PERSONALE. La disciplina dell'occupazione coinvolge bens più materie, molte delle quali sono di spettanza dello Stato ed alcune di competenza regionale, ma il suo oggetto, inteso in un'accezione unitaria e globale, va concepito, alla stregua anche di specifiche disposizioni costituzionali (artt. 1, 4 e 31, secondo comma, Cost.), come bene collettivo in sé e come finalità comprensiva di ogni suo aspetto particolare, la cui realizzazione è affidata alla responsabilità finale ed unitaria dello Stato, anche con eventuale compressione delle competenze regionali, in nime appunto dell'interesse nazionale. Pertanto, attesa la peculiare rilevanza dell'interesse nazionale avuto di mira dalla legge n. 138 del 1984 (intesa a favorire, in momenti di particolare difficoltà, l'occupazione giovanile) ed emerso in modo cos imperativo e stringente in ogni parte del territorio della Repubblica da esigere un'urgente ed uniforme soddisfazione, tale da non poter essere perseguita dal semplice intervento legislativo delle Regioni, trovano piena e ragionevole giustificazione quelle disposizioni della medesima legge (nella specie l'art. 5, denunciato dalla Regione Sardegna come invasivo della propria competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali, nonché di stato giuridico ed economico del personale) che intervengano, anche con norme di dettaglio, in ambiti astrattamente ricadenti nella competenza legislativa esclusiva delle Regioni, siano pur esse ad autonomia differenziata. - v. S.nn. 49/1987, 177 e 217/1988.

    Art. 3 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile · Art. 5 Mobilita' e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 · Art. 3 Mobilita' e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33

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  • Ordinanza n. 70/1986

    Questione inammissibile
    26 marzo 1986

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 16 maggio 1984, n. 138 (Mobilità e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'art. 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33), impugnato dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 97, 117 e 123 Cost. - in quanto attribuisce alla sola domanda dell'interessato, l'effetto della collocazione negli organici della Regione, anche quando si tratti di dipendente che presta servizio presso uffici dello Stato o di enti locali. Il ricorso è stato infatti depositato oltre il termine di dieci giorni fissato dall'art. 32, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

    Art. 97 cost. · Art. 117 cost. · Art. 123 cost. · Art. 5 Mobilita' e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1984-05-16;138~art5 · fonte su Normattiva