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Il pagamento degli stipendi e degli altri assegni al personale del Corpo forestale dello Stato si effettua con le modalita' stabilite dall'art. 56, n. 5, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per i Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato.

Testo in vigore dal 2 gennaio 1956 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1955-12-14;1316~artunico · fonte del testo