Modalita' di pagamento degli stipendi ed altri assegni al personale del Corpo forestale dello Stato
Art. unico
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 gennaio 1956 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Il pagamento degli stipendi e degli altri assegni al personale del Corpo forestale dello Stato si effettua con le modalita' stabilite dall'art. 56, n. 5, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per i Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1956 al 16 dicembre 2010
