All'onere di 4 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del capitolo 1577 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per gli anni finanziari 1983 e 1984, in ragione di lire 2 miliardi all'anno. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 7 gennaio 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-01-05;1~art2 · fonte su Normattiva